Commento di Lorenzo Marzona

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Autore: Lorenzo Marzona Presidente dell'Associazione per la Musica Sacra "Vincenzo Colombo" di Pordenone

In merito ai canoni 230 e 231 del Codice di Diritto Canonico

«Per quanto riguarda il Canone 230 esso regola l'assunzione liturgica dei ministeri di lettore e di accolito. Avendo tale assunzione appunto solo valore liturgico, è ovvio che non possa avere effetti economici e civilistici. Il fatto che non sia citato il ministero del musicista, ma solo quello del cantore, conferma ulteriormente che esso, per la sua natura, ha caratteristiche specifiche non assimilabili a quelle del lettore, dell'accolito e del semplice cantore».

 

Il Can. 231 del Codice di Diritto Canonico interessa particolarmente il servizio professionale dell'organista di chiesa e del direttore di coro, e dimostra in realtà come, ufficialmente, la Chiesa Cattolica Italiana sia attenta al riconoscimento dei singoli carismi:

"I laici che si dedicano in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, hanno l'obbligo di acquisire un'adeguata formazione, necessaria per adempiere debitamente la loro funzione e per esercitarla consapevolmente, assiduamente e diligentemente. Essi hanno diritto ad una onesta remunerazione adeguata alla loro condizione mediante la quale possono decorosamente provvedere alle loro necessità ed a quelle della loro famiglia, rispettando anche le disposizioni del codice civile; hanno inoltre diritto che si provveda debitamente alla loro previdenza e assicurazione sociale ed alla cosiddetta assistenza sanitaria".

 

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