La retribuzione dei laici che svolgono un servizio ecclesiale

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Con un commento dell'Avv. Lorenzo Marzona, presidente dell'Ass. per la Mus. Sacra "V. Colombo" di Pordenone

Sancita dai canoni 230 e 231 del Codice di Diritto Canonico

Can. 230

 

§1. I laici di sesso maschile che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.

 

 

§2. I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto.

 

 

§3. Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.

 

 

Can. 231

 

 

§1. I laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire una adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente.

 

 

§2. Fermo restando il disposto del can. 230, §1, essi hanno diritto ad una onesta rimunerazione adeguata alla loro condizione, per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si garantiscano la previdenza sociale, le assicurazioni sociali e l'assistenza sanitaria.

 

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COMMENTO DELL'AVV. LORENZO MARZONA
Presidente dell'Associazione per la Musica Sacra "Vincenzo Colombo" di Pordenone

 

«Per quanto riguarda il Canone 230 esso regola l'assunzione liturgica dei ministeri di lettore e di accolito. Avendo tale assunzione appunto solo valore liturgico, è ovvio che non possa avere effetti economici e civilistici. Il fatto che non sia citato il ministero del musicista, ma solo quello del cantore, conferma ulteriormente che esso, per la sua natura, ha caratteristiche specifiche non assimilabili a quelle del lettore, dell'accolito e del semplice cantore. Il Can. 231 del Codice di Diritto Canonico interessa particolarmente il servizio professionale dell'organista di chiesa e del direttore di coro, e dimostra in realtà come, ufficialmente, la Chiesa Cattolica Italiana sia attenta al riconoscimento dei singoli carismi».

 

 

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