CARTA DEGLI ORGANISTI

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Bozza di proposta per una

CARTA DEGLI ORGANISTI

linee-guida per il riconoscimento di diritti e doveri

 

a cura di Paolo Bottini

 

L'Associazione Italiana Organisti di Chiesa (di seguito: AIOC) desidera proporre qui alcune norme deontologiche a tutti gli organisti, sottoponendole pure all'attenzione della Chiesa Cattolica Italiana e, in particolare, a tutti quei sacerdoti e religiosi che, a capo di una comunità parrocchiale o di un qualsiasi Ente Ecclesiastico (di seguito: Ente), usufruiscano o desiderino usufruire dei servizio di un organista.

Secondo le norme statutarie dell'AIOC il presente documento è da ritenersi valido anche per gli organisti che siano a servizio di enti ecclesiastici cristiani non cattolici.

 

Art. 2 – Premessa

 

Premesso che:

 

1.1 nella tradizione della Chiesa Cattolica la musica è strumento privilegiato per la lode al Signore e per l'elevazione degli animi a Dio e alle cose celesti, dalla quale i fedeli traggono maggiore edificazione e santificazione (cf. Pii X Pontificis Maximi Acta, vol. 1, p. 77, 1903)

 

1.2 la Costituzione Conciliare "Sacrosanctum Concilium" ha stabilito che nella Chiesa latina debba tenersi “in grande onore l'organo a canne, strumento tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti”(Conc. Ecum. Vat. I, Cost. sulla sacra Liturgia "Sacrosanctum Concilium", n. 120, 1963);

 

1.3 il Papa Giovanni Paolo II ha richiesto la necessità di “purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra” (Udienza generale del 26 febbraio 2003, in L’Osservatore Romano, 27 febbraio 2003, p. 4) e ha dichiarato che “L'aspetto musicale delle celebrazioni liturgiche, ( .. ) non può essere lasciato nè all'improvvisazione, nè all'arbitrio dei singoli, ma deve essere affidato ad una bene concertata direzione nel rispetto delle norme e delle competenze, quale significativo frutto di un'adeguata formazione liturgica. Anche in questo campo, pertanto, si evidenzia l'urgenza di promuovere una solida formazione sia dei pastori che dei fedeli laici.” (Chirografo per il centenario del motu proprio ‘Inter sollicitudines’ di San Pio X Papa, Roma, 22 novembre 2003);

 

1.4 il Codice di Diritto Canonico presta particolare attenzione al ministero dei laici il quale, se acquista un carattere di assiduità e di specifica competenza, dà diritto ad una adeguata remunerazione (CDC 231);

 

1.5 “attualmente, i riti liturgici esigono un efficace coinvolgimento di musicisti professionisti” (C.E.I.- Commissione Episcopale per la Liturgia, bozza di proposta relativa alla istituzione nei Conservatori Statali di Musica italiani di un corso accademico di “Musica per la liturgia e per le attività culturali ecclesiali”, Roma, 10 aprile 2001);

 

1.6 in alcuni Conservatori di Musica italiani (Bari, Vicenza, Matera, Bologna, etc.) è già stato attivato il succitato corso, per cui saranno presto disponibili ad operare i primi musicisti laureati in "musica per la liturgia";

 

1.7 ai fini del presente documento si definisce Ente Ecclesiastico (nel seguito Ente) l'Ente costituito e approvato dall'autorità ecclesiastica e avente fine di religione e di culto;

 

1.8 ai fini del presente documento si definisce organista colui che esegue musica suonando lo strumento musicale tradizionale chiamato organo a canne (nel seguito "organo"- cfr."Sacrosanctum Concilium" n. 120) o qualsiasi strumento musicale a tastiera legittimamente ammesso nel culto (tenendo, comunque, conto dell'esortazione nell'art. 10.3),

 

l'AIOC, con la presente "Carta degli organisti",

 

intende offrire a tutti gli organisti, che si trovino ad operare a servizio del culto divino delle chiese cristiane d'Italia, una definizione giuridica della figura dell'organista liturgico, al fine di distinguerlo da altre forme di partecipazione, di tipo libero, sia professionale che dilettantistico, alle attività degli Enti Ecclesiastici e intende, altresì, fornire uno strumento normativo - comune per tutto il territorio nazionale - idoneo a disciplinare e regolamentare il rapporto di collaborazione intercorrente tra i suddetti organisti e gli Enti Ecclesiastici.

 

Art. 2 – L’arte musicale

 

La musica e il canto sono linguaggio particolarmente idoneo a esprimere il dialogo tra Dio e l'uomo, di cui la liturgia è il luogo privilegiato (cfr. SC 10). Infatti musica e canto sostengono e facilitano il dialogo celebrativo.

Le altre arti, infatti, come la scultura, l’architettura, la pittura si collocano nello spazio liturgico in maniera statica. La musica, invece, anche nella chiesa più modesta accompagna e sostiene l’azione liturgica dall’inizio alla fine.

Dunque il musicista di chiesa ha il compito preciso non tanto di riempire di suoni l’edificio sacro, ma di favorire ed esprimere l’incontro di Dio con il suo popolo radunato. La sua non è una funzione estetica o decorativa. Il musicista di chiesa non sacrifica il servizio della liturgia alla ha il compito di favorire l'incontro tra il popolo riunito e Dio. Non apporta una semplice decorazione, non sacrifica il servizio della liturgia alla propria espressione personale, ma permette al canto sacro di esprimersi con pienezza. È grande, dunque, la responsabilità del musicista di chiesa il quale è un servitore del culto divino, poiché «il fine della musica sacra […] è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli» (cfr. Sacrosanctum Concilium n. 112).

 

Art. 3 – L'organo e la liturgia

 

Dopo il Medioevo, l'organo è diventato lo strumento musicale caratteristico della preghiera in Occidente più di qualsiasi altro strumento. Diverse forme musicali tipicamente organistiche sono nate all'interno dell'azione liturgica e, dai predecessori di Bach fino ad oggi, diversi organisti hanno composto mirabili pagine dettate dalla ispirazione religiosa nell'ambito della loro vita di credenti.

Spesso, ancora, gli organisti sono stati prolifici compositori di mottetti, cantate, musiche e canti religiosi: come interpreti e direttori di coro hanno contribuito ad innalzare la lode degli uomini verso Dio.

La molteplicità delle sonorità dell'organo, attitudinalmente ben amalgamabili tra di loro, lo rendono uno strumento musicale il cui carattere comunitario è evidente: è il simbolo vivente dell'unità nella diversità chiamando, così, ogni comunità cristiana a diventare, pur essendo costituta da molte membra, una sola cosa in Cristo.

Al di là dell'aspetto specificamente pratico, l'organo permette ad una cultura locale di trovare il proprio spazio nel culto reso a Dio, testimoniando come la liturgia della Chiesa tenga conto delle caratteristiche peculiari di innumerevoli culture diverse.

Infine, nelle diverse chiese che non sono dotate di un organo a canne, anche le persone che sono costrette a suonare su altri strumenti a tastiera, sono comunque eredi di questa lunga tradizione.

 

Art. 4 – L'organista e la liturgia

 

4.1 La funzione dell’organista è richiamata nell’OGMR (Ordinamento Generale del Messale Romano, terza edizione tipica, 20 aprile 2000) n. 103: “Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Quello che si dice della schola cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l'organista. [cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 19: AAS 59 (1967) 306].

 

4.2 Al servizio dell'azione liturgica e della preghiera del popolo, l'organista non è solo: è uno degli attori della celebrazione e non può concepire il proprio ruolo se non rispettando le proprie mansioni.

 

4.3 Servitore della liturgia, l’organista, come gli altri musicisti, ha il posto che gli spetta. Che sia modesto o professionista, è in grado di ravvivare l'azione liturgica di cui egli percepisce e prevede lo svolgimento. Sarà, dunque, sempre preferibile l'assenza di musica strumentale piuttosto dell'utilizzo di musica registrata, anche vocale, che rimane in ogni caso vietata nell'ambito della celebrazione liturgica (cfr. Precisazioni della Conferenza Episcopale Italiana nei Praenotanda al Messale Romano, 1983).

 

4.4 Il triplice ruolo dell’organista:

a) accompagnare il canto dell'assemblea sfruttando le possibilità sonore dello strumento per accompagnare convenientemente solisti, coro e assemblea; aiuta i fedeli a distinguere i differenti riti o momenti della celebrazione, evitando l’uniformità, che non deve trovar posto nella liturgia; sostiene il canto e imprime ad esso il giusto ritmo utilizzando una appropriata registrazione.

b) a questo ruolo di accompagnatore, si aggiunge quello di interprete di opere tratte dal repertorio per organo, che saprà adattare ai tempi liturgici favorendo cosi l'educazione del popolo cristiano alla ricchezza dell'anno liturgico. Mediante la musica egli annuncia il mistero della salvezza.

c) Grazie, poi, alla pratica dell'improvvisazione e alla conoscenza approfondita degli aspetti teologico-pastorali della liturgia, è in grado di offrire alla liturgia anche quella dimensione poetica necessaria affinchè essa raggiunga la pienezza. Sa introdurre il canto con un preludio, lo prolunga con un postludio, gli dà respiro con qualche interludio.

Penetrando nell'azione liturgica, commenta la Parola di Dio, conduce al silenzio, alla lode, alla meditazione (cfr. Istruzione Musicam Sacram n.67).

 

4.5 Al servizio della comunità, al fine di ottenere delle celebrazioni di migliore qualità, l'organista agisce di concerto:

a) con il sacerdote, per il retto svolgimento della celebrazione, soprattutto se l'organista deve fare degli interventi specifici;

b) con il direttore del coro: assieme scelgono il repertorio e programmano gli interventi musicali

c) con il gruppo dei cantori: lo incontra alle prove e offre le sue conoscenze musicali per aiutarlo a cantare meglio, contribuendo assieme al direttore alla loro educazione;

d) con le parrocchie vicine, ove può essere chiamato a sostituire un collega.

 

4.6 L’organista non suona solamente alle celebrazioni eucaristiche, ma anche a matrimoni, funerali, battesimi, durante veglie di preghiera, celebrazioni penitenziali ecc. Il clima proprio di ciascuna celebrazione dipende dal modo di suonare e dalal propria competenza. In caso di matrimoni e di funerali, sappia accogliere le famiglie per elaborare il programma musicale.

 

4.7 Infine, l'organista può avere un ruolo nella pastorale della comunità, collaborando con tutti gli altri cristiani nella pastorale liturgica e sacramentale: direttore della schola cantorum, salmista, catechista ecc.

 

4.8 Dal punto di vista professionale gli organisti si distinguono nei seguenti profili:

- 1° profilo: diplomati in conservatori statali, istituti musicali pareggiati e pontifici istituti di musica sacra;

- 2° profilo: diplomati delle scuole diocesane di musica sacra;

- 3° profilo: tutti coloro che esercitano attività richieste con capacità e conoscenze comunque acquisite.

 

Art. 5 – L'organista fuori dalla liturgia

 

Su mandato dell'ente ecclesiastico da cui dipende, l'organista titolare

a) è responsabile dello strumento a lui affidato, e d’accordo con il Parroco o Rettore della chiesa provvede alla manutenzione ordinaria (intonazione e pulizia), segnalando in apposito libretto destinato all’organaro qualsiasi danno o anomalia di funzionamento;

b) inoltre, è responsabile dell'uso dell'organo da parte di organisti aggiunti o visitatori. Qualsiasi attività extraliturgica dell’organo deve essere, comunque, autorizzata dal responsabile dell'Ente Ecclesiastico;

c) infine, contribuisce alla diffusione della musica d’organo istituendo dove possibile classi d’organo, promuovendo visite guidate allo strumento, effettuando audizioni per le scuole e preparando programmi da concerto specifici per sottolineare le più importanti solennità dell’anno liturgico.

 

Art. 6 – La scelta dell'organista

 

6.1 Trattandosi di funzioni liturgiche ed extraliturgiche ben definite, il reclutamento di un organista deve avvenire tenendo conto degli effettivi bisogni della parrocchia e delle possibilità finanziarie di un tale progetto.

6.2 Spetta al Parroco o all’Ente nominare uno o più organisti in base alle loro competenze musicali e liturgiche e sentito il parere dell’Ufficio Diocesano competente.

6.3 Nel caso ci fossero più concorrenti, specialmente per le cattedrali o le basiliche, la nomina avviene per concorso o sulla base delle competenze già riconosciute.

 

Art. 7 – La formazione dell'organista

 

7.1 Per svolgere correttamente ed efficacemente il propiro compito ogni organista ha bisogno di:

a) una formazione tecnica-musicale certificata da un diploma (di stato o pontificio o ecclesiastico-nazionale o ecclesiastico-diocesano)

b) una formazione liturgica, teologica e pastorale

 

Tali formazioni iniziali dovranno essere costantemente perfezionate e aggiornate partecipando ad attività di formazione locali o in sede nazionale.

 

7.2 Diverse comunità parrocchiali, pur disponendo di organi modesti, sono ugualmente ben liete di avere un organista. Se le sue competenze sono inferiori alle aspettative, la comunità si faccia carico delle spese per un completamento di formazione in musica e liturgia non soltanto per solidarietà, ma per la necessità di garantire il futuro. In tal modo manifesta la sua gratitudine per il servizio reso. La formazione di un organista come ogni formazione permanente è garanzia di durata.

 

7.3 Bisogna programmare tali azioni formative nella prospettiva di un servizio alla Chiesa particolarmente per i giovani. Purtroppo le parrocchie investono molto poco per la formazione di un giovane, perché si teme che poi vada altrove. È necessario essere lungimiranti e superare la concezione puramente territoriale del servizio.

 

7.4 Ogni organista che ha acquisito competenze a servizio della liturgia ricordi che è opportuno vengano trasmesse ad ogni aspirante che dimostri particolare interesse per l'organo e per il servizio organistico nella liturgia.

 

7.5 Ancora, al di là della formazione e trasmissione di competenze, nel caso ci fossero raggruppamenti pastorali di più parrocchie e la necessità di affidarle a dei laici in corresponsabilità con i sacerdoti, si può ritenere che un organista, avendo acquisito competenze liturgico-musicali e pastorali, possa essere chiamato a rivestire un ruolo di operatore pastorale, incaricato di questioni musicali nell'ambito di un settore.

 

7.6 Anche gli organisti appartengono a pieno titolo alla comunità cristiana e sono quindi tenuti a seguirne i ritmi formativi, senza mai estraniarsi da essa. Perciò non si sentano dispensati dal partecipare alla catechesi e ad iniziative per la formazione alla liturgia.

 

Art. 8 – I doveri dell'organista

 

8.1 Le attività che l'organista deve essere in grado di svolgere riguardano:

a) esecuzione di musica durante le Celebrazioni Liturgiche festive e/o feriali dell'Anno Liturgico (accompagna delicatamente i canti gregoriani; accompagna tutti gli altri canti, differenziando l'accompagnamento in base al carattere della musica e del testo; accompagna il salmista, il cantore e il coro nelle parti loro affidate; improvvisa quando necessario; esegue composizioni tratte dalla letteratura dei passato ed è invitato a comporre egli stesso per l'organo, secondo quanto indicato dalla istruzione "Musicam Sacram' al n.59): l'organista dev’essere presente almeno quindici minuti prima dell'inizio convenuto della Celebrazione, in modo da eseguire un' adeguata introduzione strumentale (preludio) come indicato nell’Istruzione 'Musicam Sacram' (n.65) con raccomandabile pezzo d'improvvisazione atto a far udire la melodia dei canto d'introito; lo stesso dicasi per quanto concerne il pezzo strumentale post missam, il quale può assumere eventualmente una forma particolarmente ampia soprattutto nei tempi liturgici 'forti' (Avvento, Natale, Pasqua) e nelle solennità.

b) esecuzione di musica nel corso o nell'ambito di manifestazioni religiose;

c) esercitazioni e prove con altri musicisti chiamati a dialogare con l'organo durante alcune Celebrazioni Liturgiche;

d) esercitazioni e prove con il coro e/o cantori solisti

e) attività didattica da svolgersi presso l'organo della chiesa e/o presso locali appartenenti all'Ente a favore di giovani e/o adulti solitamente frequentanti le attività di culto e/o pastorali dell'Ente;

f) opera di ordinaria manutenzione dell'organo a canne, ovvero accordatura dei registri ad ancia almeno una volta al mese, comunque sempre e subito quando occorresse; l'organista darà comunicazione tempestiva al Legale Rappresentante dell'Ente di eventuali disfunzioni dello strumento alle quali, di norma, dovrà provvedere l’artigiano (organaro) che abbia ricevuto debita autorizzazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e la cui attività sia stata approvata pure dal competente Ordinario Ecclesiastico, salvo il caso di semplici interventi la cui - previamente accertata - perizia organaria dell'organista stesso renda possibili;

g) promozione di attività concertistica d'organo (eventualmente assieme a coro e/o altri strumenti ero solisti di canto) in accordo con gli obiettivi pastorali dell'Ente ed in particolar modo in riferimento alle tematiche dei principali tempi dell'anno liturgico - da tenersi almeno due volte 'anno (es. Natale e Pasqua) sì da tenere viva nei fedeli anche la particolare attenzione verso l'inestimabile patrimonio della Musica Sacra;

h) riordino e/o custodia dell'archivio musicale dell'Ente;

i) diritto alla consulenza, nel corso del restauro o rinnovo dell'organo delle chiese poste sotto la cura pastorale dell'Ente;

l) insegnamento del Catechismo ai fanciulli.

 

8.2 Si ritiene che lo svolgimento da parte dell'organista dell'attività di cui alla lettera l) – considerata la necessaria preparazione liturgica e catechistica richiesta all'organista – possa essere di particolare utilità per l'Ente che ne voglia usufruire, così da assicurare anche una migliore integrazione dell'organista stesso nell'ambito delle attività pastorali dell'Ente, soprattutto in vista della formazione liturgica dei fedeli d'ogni età raccomandata dal n.19 della Costituzione conciliare "Sacrosanctum Concilium' (1963).

 

8.3 Volontario o salariato, l'organista è tenuto a esser presente alle ordinarie celebrazioni; in caso di assenza deve garantire un sostituto gradito all'Ente.

 

8.4 Considerato che la natura dei luoghi e dell'attività svolta richiedono particolari requisiti di riservatezza, moralità e compostezza da parte dell'organista sia nell'ambito della prestazione lavorativa, sia nel rapporto con il Legale Rappresentante dell'Ente che con tutti i collaboratori e/o frequentatori dell'Ente stesso, saranno considerati atti gravi che determineranno la risoluzione immediata del rapporto:

a) la violazione della riservatezza legata all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella Chiesa, di cui l'organista sia venuto a conoscenza;

b) il compimento di atti, fatti ovvero comportamenti incompatibili con i luoghi e le attività di culto dell'Ente, ovvero incompatibili con le posizioni e determinazioni della dottrina cristiana.

 

8.5 Le controversie insorgenti dai comportamenti di cui ai punti a) e b) del precedente comma, è bene siano risolte in prima istanza bonariamente in seno al consiglio pastorale parrocchiale o ad altri organismi consultivi dell'Ente; eventualmente in seconda istanza presso l'ordinario Diocesano; comunque devono essere sostenute da prove e/o testimonianze concrete ed inequivocabili.

 

8.6 L’organista non sarà l'unico possessore della chiave d'accesso alla consolle dell'organo: il legale rappresentante dell'Ente ne possiederà sempre una. Gli organisti ospiti faranno riferimento all'organista titolare per concordare le condizioni del servizio e per l'accesso alla chiave.

 

Art. 9 – La remunerazione dell’organista

 

9.1 In base alla legislazione fiscale e sociale è opportuno distinguere:

a) l'organista volontario che non riceve alcuna remunerazione, ma che può eventualmente beneficiare di rimborsi spese;

b) l'organista salariato legato a contratto con l'Ente che riceva una remunerazione.

 

9.2 Qualunque sia la propria condizione di semplice volontario oppure salariato, un organista può ricevere una lettera di mandato da parte dell'Ente o della Diocesi, se la sua attività comporta un carattere pastorale peculiare.

 

9.3 Per sé non sarebbe possibile assumere un organista come lavoratore autonomo che riceve degli onorari per le sue prestazioni, perché ciò è incompatibile con il diritto canonico, il quale afferma che la liturgia è sottomessa all’autorità sacerdotale che è responsabile del suo svolgimento. In questo senso l’organista non gode affatto di quell’autonomia che caratterizza una professione liberale.

 

9.4 Il corrispettivo dovuto all'organista è commisurato al numero delle ore nelle quali è resa la prestazione, oltre che alla quantità e qualità del lavoro svolto.

In particolare si conviene che:

a) la partecipazione ad una Celebrazione Liturgica e/o manifestazione religiosa determina il riconoscimento di un'ora lavorativa di compenso;

b) ai fini retributivi, non si terrà conto dell'eventuale intervallo di tempo che intercorra tra una celebrazione e l'altra purchè non superiore a 30 (trenta) minuti; nel caso detto intervallo di tempo sia superiore a 30 minuti, sarà corrisposta all'organista una indennità pari al 35% della somma dei compensi dovuti nell'arco della giornata lavorativa, se l'organista risiede nel raggio di 10 chilometri dal luogo ove presta servizio; se invece l'organista risiede in luogo distante più di 10 chilometri dal luogo ove presta servizio, gli sarà corrisposta una indennità pari al 50% della somma dei compensi dovuti nell'arco della giornata lavorativa;

c) per la partecipazione alle attività di prova e/o didattiche sarà riconosciuto il corrispettivo solo per le ore concordate, e per i relativi quarti d'ora, con esclusione di eventuali prolungamenti salvo che espressamente richiesti dal Rappresentante dell’Ente.

 

9.5 In ordine ai tempi della prestazione, con il presente documento si stabiliscono le seguenti tariffe orarie minime dovute all'organista, commisurate al profilo professionale di appartenenza, al netto di qualsiasi ritenuta secondo legge:

- per le attività di cui all'art. 8.1 comma a, b: 1° profilo: euro …; 2° profilo: euro …; 3° profilo: euro ….

- per le attività di cui all'art. 8.1 comma c, d: 1° profilo: euro …; 2° profilo: euro …; 3° profilo: euro ....

- per le attività di cui all'art. 8.1 comma e: 1° profilo: euro …; 2° profilo: euro …; 3° profilo: euro ….

- per le attività di cui all'art. 8.1 comma f: euro …, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.

- per le attività di cui all'art. 8.1 comma h, n: euro …, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.

- per l'attività di cui alle lettere i ed l dell'art. 8. 1, la partecipazione dell'organista dovrà ritenersi a titolo gratuito.

 

9.6 Se l'organista è costretto ad utilizzare automezzi propri o pubblici per recarsi sul posto di lavoro, ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute da calcolarsi in base al kilometraggio percorso dal proprio mezzo (secondo le tabelle chilometriche A.C.I.) oppure in base alla quantità di viaggi effettuati con mezzi pubblici; in entrambi i casi l'organista dovrà presentare relativa documentazione probante.

 

Art. 10 – Restauro o costruzione di organi

 

10.1 Le affermazioni contenute nel n.120 della costituzione “Sacrosanctum Concilium”: “Nella chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne come strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle realtà supreme”, nonchè nei successivi documenti del Magistero, esortano la diocesi a stimare convenientemente il suo cospicuo patrimonio organario, soprattutto per la sua fruizione liturgica ma anche per la sua valenza culturale.

 

10.2 Un organo è generalmente proprietà dell'Ente Ecclesiastico. In ogni caso, l'organista deve vigilare personalmente riguardo la conservazione dello strumento (vedi art. 5a), perchè la scarsa conoscenza del valore di un organo e il disinteresse nei confronti della musica sacra possono indurre a dilazionare nel tempo, se non addirittura ad escludere, progetti di intervento.

 

10.3 Rimane tuttavia il dovere, per le comunità parrocchiali, di tutelare gli organi a canne che costituiscono comunque parte rilevante del patrimonio liturgico e artistico delle chiese.

 

10.4In caso di restauro o di nuova costruzione, l'organista deve personalmente essere coinvolto nel progetto. In accordo con l'Ente, prende contatti per la realizzazione dell'opera. È importante che l'Ente e l'organista - su consiglio della commissione diocesana - prendano parte nello svolgimento dei lavori e mantengano il controllo della situazione, anche se la scelta dell'organaro è limitata dalla possibilità di raccogliere fondi a sufficienza per raggiungere gli scopi prefissati. Infatti, sono l'Ente e l'organista che devono utilizzare lo strumento, la cui destinazione precipua deve rimanere quella liturgica. Un organo è infatti uno strumento essenzialmente pastorale: per questo una diretta

partecipazione economica, anche modesta, dell'Ente nella realizzazione dell'opera gli riserverà un certo peso al momento della decisione finale.

 

10.5 Le parrocchie sprovviste di un organo a canne prevedano concretamente l'opportunità di dotare la propria chiesa di questo strumento. Il ricorso ad apparecchiature elettroniche sostitutive è da ritenersi provvisorio.

 

10.6 Si ricorda che la tutela e la fruizione del patrimonio organaro, sia antico che moderno, non può prescindere dalla formazione di organisti competenti che, a loro volta, sono garanzia di un utilizzo corretto degli strumenti, della qualità degli interventi liturgici e della promozione culturale della comunità cristiana.

 

Art.11 - Disposizioni finali

 

11.1 Si conviene che le seguenti tipologie di edifici di culto debbano avvalersi, in via preferenziale, della collaborazione di organisti appartenenti al profilo professionale di categoria a), così come indicato nell'art. 4. l:

a) chiesa cattedrale diocesana; b) basilica patriarcale; c) basilica pontificia; d) basilica romana minore; e) importante santuario (si considera importante un santuario ove sia presente un grande afflusso di pellegrini e/o dove sia presente un prestigioso organo a canne).

 

11.2 Considerato che non tutte le chiese potranno usufruire della figura dell'organista secondo i profili professionali citati, è necessario, comunque sia, che ogni Ente si adoperi per individuare persone adatte e disponibili a svolgere questo incarico, cui chiedere, in ogni caso, un'adeguata formazione liturgico-musicale secondo il Magistero della Chiesa e tenendo in buon conto le indicazioni del presente documento.

 

Cremona, il 22 febbraio 2006

 

Redazione a cura di Paolo Bottini con l'amabile consulenza di: don Franco Gomiero (Patriarcato di Venezia), don Antonio Sorrentino (diocesi di Salerno), Simone Panaioli (Misano Adriatico)

 

 

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Autore: 
Paolo Bottini
Qualifica autore: 
segretario "Associazione Italiana Organisti di Chiesa"