Introduzione
Ci occuperemo, in questo studio, dell'organo e della musica organistica nella liturgia della Chiesa Cattolica di rito latino, attraverso una lettura dei principali documenti di Magistero.
Avevamo fatto qualche accenno all'oggetto del presente nell'articolo Il canto gregoriano e la liturgia tradizionale, apparso sul precedente numero di questa rivista (cfr. Una Voce dicentes, Anno V, N. 1, Gennaio-Aprile 2006, pg. 9-19).
Sempre in quella sede avevamo ricordato ai nostri lettori come il musicista di Chiesa, cantore o organista, eserciti un vero e proprio ministero.
Oltre a parlare principalmente dell'organo, faremo riferimento all'uso dei vari strumenti musicali nella liturgia.
Non è nostra intenzione proporre al lettore i nostri gusti personali; richiamando i pronunciamenti della Chiesa su questa delicata materia, capirà egli stesso cosa sia auspicabile e cosa da rigettare.
Del Magistero della Chiesa Cattolica sull'organo e la musica organistica
San Pio X
Dal "Motu Proprio de musica sacra" del Sommo Pontefice San Pio X Tra le sollecitudini (22 novembre 1903) [1]:
15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è permessa eziandio la musica con accompagnamento d'organo. In qualche caso particolare, nei debiti termini e coi convenienti riguardi, potranno anche ammettersi altri strumenti, ma non mai senza licenza speciale dell'Ordinario, giusta la prescrizione del Caerimoniale Episcoporum.
16. Siccome il canto deve sempre primeggiare, così l'organo o gli strumenti devono semplicemente sostenerlo e non mai opprimerlo.
17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludi o d'interromperlo con pezzi di intermezzo.
18. Il suono dell'organo negli accompagnamenti del canto, nei preludi, interludi e simili, non solo deve essere condotto secondo la propria natura di tale strumento, ma deve partecipare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra e che si sono precedentemente annoverate.
19. È proibito in chiesa l'uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il tamburo, la grancassa, i piatti, i campanelli e simili.
20. È rigorosamente proibito alle cosiddette bande musicali di suonare in chiesa; e solo in qualche caso speciale, posto il consenso dell'Ordinario, sarà permesso di ammettere una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all'ambiente, di strumenti a fiato, purché la composizione e l'accompagnamento da eseguirsi sia scritto in stile grave, conveniente e simile in tutto a quello proprio dell'organo.
21. Nelle processioni fuori di chiesa può essere permessa dall'Ordinario la banda musicale, purché non si eseguiscano in nessun modo pezzi profani. Sarebbe desiderabile in tali occasioni che il concerto musicale si restringesse ad accompagnare qualche cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai cantori o dalle pie Congregazioni che prendono parte alla processione.
22. Non è lecito, per ragione del canto o del suono, fare attendere il sacerdote all'altare più di quello che comporti la cerimonia liturgica. Giusta le prescrizioni ecclesiastiche, il Sanctus della Messa deve essere compiuto prima della elevazione, e però anche il celebrante deve in questo punto avere riguardo ai cantori. Il Gloria ed il Credo, giusta la tradizione gregoriana, devono essere relativamente brevi.
23. In generale è da condannare come abuso gravissimo, che nelle funzioni ecclesiastiche la liturgia apparisca secondaria e quasi a servizio della musica, mentre la musica è semplicemente parte della
liturgia e sua umile ancella.
Pio XI
Pio XI, Costituzione apostolica "Divini cultus sanctitatem" del 20 dicembre 1928 (traduzione nostra) [2]:
La Chiesa ha il suo strumento musicale tradizionale, l'organo, il quale, per la sua meravigliosa grandiosità e maestà, fu stimato degno di secondare i riti liturgici, sia accompagnando il canto, sia durante i silenzi del coro e secondo le prescrizioni della Chiesa, diffondendo armonie soavissime. Però si eviti la commistione di sacro e di profano che, da un lato per le modifiche introdotte dai costruttori, per le arditezze musicali di alcuni organisti dall'altro, minaccia quella purezza della santa missione che l'organo è destinato a realizzare in chiesa.
Pio XII
Per conoscere il magistero di Pio XII, i musicisti che anelino a occuparsi di liturgia dovranno studiare l'Enciclica Mediator Dei sulla sacra liturgia (1947) [3]. Nel 1955, Papa Pacelli scriverà Musicae sacrae disciplina, dove leggiamo:
Queste norme [eseguire sia i capolavori degli antichi maestri sia composizioni di autori recenti, con decoro del sacro rito] devono applicarsi altresì all'uso dell'organo e degli altri strumenti musicali. Fra gli strumenti a cui è aperto l'adito al tempio viene a buon diritto in primo luogo l'organo, perché è particolarmente adatto ai canti sacri e sacri riti e dà alle cerimonie della chiesa notevole splendore e singolare magnificenza, commuove l'animo dei fedeli con la gravità e la dolcezza del suono, riempie la mente di gaudio quasi celeste ed eleva fortemente a Dio e alle cose celesti.
Oltre l'organo vi sono altri strumenti che possono efficacemente venire in aiuto a raggiungere l'alto fine della musica sacra, purché non abbiano nulla di profano, di chiassoso, di rumoroso, cose disdicevoli al sacro rito e alla gravità del luogo. Tra essi vengono in primo luogo il violino e altri strumenti ad arco, i quali, o soli, o insieme con altri strumenti e con l'organo, esprimono con indicibile efficacia i sensi di mestizia o di gioia dell'animo.
Nel 1958 la Sacra Congregazione dei Riti pubblicò la famosa Istruzione sulla musica sacra e la Santa Liturgia [4], che ribadisce il ruolo centrale dell'organo a canne come strumento principe nella liturgia (prima di essere utilizzato, dovrà essere benedetto); l'Istruzione ne raccomanda la manutenzione.
Accanto all'organo, potrà essere utilizzato l'harmonium. Gli organi a trasmissione elettrica possono essere temporaneamente utilizzati, con il permesso dell'Ordinario del luogo, laddove non siano reperibili le risorse finanziarie per l'acquisto di un organo a canne. All'organista è richiesta abilità tecnica, capacità di accompagnare il canto o altri strumenti, raffinatezza come solista e capacità di improvvisare.
L'organo dovrà essere collocato, di norma, in prossimità dell'altare maggiore, salva diversa consuetudine o grave motivo che dovrà essere approvato dall'ordinario del luogo.
Nelle azioni liturgiche, soprattutto in quelle più solenni, possono essere utilizzati, in concomitanza all'organo o come ensemble strumentale, altri strumenti musicali, prima di tutto gli archi. Gli strumenti che vengono giudicati confacenti alla musica profana, non dovranno essere tollerati.
Non è ammessa la riproduzione, durante la liturgia, di musica registrata. L'uso dei microfoni e degli amplificatori può essere utilizzato soltanto per diffondere convenientemente la voce dei ministri e del commentatore.
Concilio Vaticano II
La Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium sulla sacra liturgia (1963) [5] prescrive:
120. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli articoli 22-2, 37 e 40, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli.
Paolo VI
A sintesi dell'insegnamento conciliare, valga quanto ricordava il Papa Paolo VI:
Se il Concilio Ecumenico ha aperto nuove strade per il futuro della musica sacra, stabilendo che nelle sacre celebrazioni il primato del canto liturgico spetti all'assemblea, non per questo viene diminuito il ruolo delle Cappelle musicali o delle «scholae cantorum»: il loro compito anzi è divenuto di ancor maggiore rilievo e importanza, perché devono servire di sostegno, di modello, di stimolo per una musica più elevata ed elevante (Discorso del 25 Settembre 1977: L'Osservatore Romano, 26-27 Settembre 1977).
Nel 1967 apparve l'Istruzione Musicam Sacram del «Consilium» e della Sacra Congregazione dei Riti [6]:
62. Gli strumenti musicali possono essere di grande utilità nelle sacre celebrazioni, sia che accompagnino il canto sia che si suonino soli. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere una notevole grandiosa solennità alle cerimonie della Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del luogo sacro e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli.
63. Nel permettere l'uso degli strumenti musicali e nella loro utilizzazione si deve tener conto dell'indole e delle tradizioni dei singoli popoli. Tuttavia gli strumenti che, secondo il giudizio e l'uso comune, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione liturgica e dai pii e sacri esercizi. Tutti gli strumenti musicali, ammessi al culto divino, si usino in modo da rispondere alle esigenze dell'azione sacra e servire al decoro del culto divino e alla edificazione dei fedeli.
64. L'uso di strumenti musicali per accompagnare il canto, può sostenere le voci, facilitare la partecipazione e rendere più profonda dell'assemblea. Tuttavia il loro suono non deve coprire le voci, rendendo difficile la comprensione del testo; anzi gli strumenti musicali tacciano quando il sacerdote celebrante o un ministro, nell'esercizio del loro ufficio, proferiscono ad alta voce un testo loro proprio.
65. Nelle Messe cantate o lette si può usare l'organo, o altro strumento legittimamente permesso per accompagnare il canto della «schola cantorum» e dei fedeli; gli stessi strumenti musicali, soli, possono suonarsi all'inizio, prima che il sacerdote si rechi all'altare, all'offertorio, alla comunione e al termine della Messa. La stessa norma vale, fatte le debite applicazioni, anche per le altre azioni sacre.
66. Il suono, da solo, di questi stessi strumenti musicali non è consentito in Avvento, in Quaresima, durante il Triduo sacro, nelle messe e negli uffici dei defunti.
67. È indispensabile che gli organisti e gli altri musicisti, oltre a possedere un'adeguata perizia nell'usare il loro strumento, conoscano e penetrino intimamente lo spirito della sacra liturgia in modo che, anche dovendo improvvisare, assicurino il decoro della sacra celebrazione, secondo la vera natura delle sue varie parti, e favoriscano la partecipazione dei fedeli.
Giovanni Paolo II
Nella lettera apostolica Dies Domini [7], al n. 50, a proposito di una celebrazione gioiosa e canora, il Papa scrive:
Dato il carattere proprio della Messa domenicale e l'importanza che essa riveste per la Vita dei fedeli, è necessario prepararla con speciale cura. Nelle forme suggerite dalla saggezza pastorale e dagli usi locali in armonia con le norme liturgiche, bisogna assicurare alla celebrazione quel carattere festoso che s'addice al giorno commemorativo della Risurrezione del Signore. A tale scopo è importante dedicare attenzione al canto dell'assemblea, poiché esso è particolarmente adatto ad esprimere la gioia del cuore, sottolinea la solennità e favorisce la condivisione dell'unica fede e del medesimo amore. Ci si preoccupi pertanto della sua qualità, sia per quanto riguarda i testi che le melodie, affinché quanto si propone oggi di nuovo e creativo sia conforme alle disposizioni liturgiche e degno di quella tradizione ecclesiale che vanta, in materia di musica sacra, un patrimonio di inestimabile valore.
Il Papa ha richiamato incisivamente la necessità di «purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra» (Udienza generale del 26 Febbraio 2003: L'Osservatore Romano, 27 Febbraio 2003, p. 4).
Ordinamento generale del Messale Romano
Ecco invece cosa prescrive l'Ordinamento generale del messale Romano [8], ossia i praenotanda posti in apertura del libro liturgico:
103. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto87. Quello che si dice della schola cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l'organista.
312. La schola cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè è parte della comunità dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; sia agevolato perciò il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei membri della schola la partecipazione sacramentale piena alla Messa.
313. L'organo e gli altri strumenti musicali legittimamente ammessi siano collocati in luogo adatto, in modo da poter essere di appoggio sia alla schola sia al popolo che canta e, se vengono suonati da soli, possano essere facilmente ascoltati da tutti. È conveniente che l'organo venga benedetto prima di esser destinato all'uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano.
In tempo d'Avvento l'organo e altri strumenti musicali siano usati con quella moderazione che conviene alla natura di questo tempo, evitando di anticipare la gioia piena della Natività del Signore.
In tempo di Quaresima è permesso il suono dell'organo e di altri strumenti musicali soltanto per sostenere il canto. Fanno eccezione tuttavia la domenica Laetare (IV di Quaresima), le solennità e le feste.
Conclusione
Nelle pagine precedenti abbiamo voluto rammentare i pronunciamenti magisteriali sulla musica organistica nella liturgia.
Ad essi, come al magistero in generale, il cattolico deve fare riferimento come lucerna pedibus suis.
Come fedeli, chiediamo ai Vescovi di favorire, presso le Diocesi, la nascita delle Scuole di Musica Sacra, in attuazione delle direttive del Concilio Vaticano II.
La Chiesa Cattolica ha il dovere di formare i musicisti di Chiesa, istruendoli da un punto di vista liturgico e bandendo il dilettantismo cui siamo purtroppo avvezzi; dovrà altresì offrire loro un riconoscimento ministeriale e contrattuale.
Esistono trattative in tal senso tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e gli organisti e maestri di cappella italiani; rivolgiamo a Santa Cecilia la preghiera di una particolare protezione per questa giusta causa, affinché sia raggiunto presto un accordo bilaterale che, una volta sottoscritto, favorirà quel cambiamento di rotta circa la vexata quaestio della musica nella liturgia, che tutti noi, seguaci di Cristo, in comunione con tutta la Chiesa, impetriamo dal Santo Padre Benedetto XVI, Vescovo di Roma e successore di Pietro.
Cagliari, 23 giugno 2006, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù
NOTE
[1] Motu proprio Fra le sollecitudini: Acta Pii X, vol. I, p. 77.
[2] Pio XI, Const. apost. Divini cultus: AAS 21(1929), p. 33s.
[3] AAS 39(1947), pp. 521-595; EE 6/430ss.
[4] A. A. S. 50 (1958) 630-663
[5] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium
[6] S. Congregazione dei Riti, Istr. sulla musica nella sacra Liturgia Musicam sacram (5 marzo 1967), 50: AAS 59 (1967), 314.
[7] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Dies Domini (31 maggio 1998), 50: AAS 90 (1998), 745
[8] Institutio generalis Missalis Romani, editio typica III, 2000