Accordo collettivo nazionale

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Autore: Paolo Bottini segretario "Associazione Italiana Organisti di Chiesa"

Sezione Articoli

Una proposta della Associazione Italiana Organisti di Chiesa a cura di Paolo Bottini

per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra enti ecclesiastici e musicisti di Chiesa

Italia

 

 

Associazione Italiana Organisti di Chiesa


 

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra enti ecclesiastici e musicisti di Chiesa


[redazione a cura di Paolo Bottini, segretario AIOC]

 

 

Indice:

Art. 1 - Validità e ambito di applicazione dell'Accordo
Art. 2 - Definizione dei compiti e dei doveri del Musicista
Art. 3 - Contratto individuale
Art. 4 - Trattamento economico
Art. 5 - Prestazioni occasionali
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Indennità per il caso di morte
Art. 8 - Congedi motivati
Art. 9 - Malattia, infortunio e maternità
Art. 10 - Durata e recesso dal rapporto di collaborazione
Art. 11- Risoluzione del contratto
Art. 12 - Clausola risolutiva
Art. 13 - Controversie
Art. 14 - Commissione paritetica di conciliazione ed arbitrato
Art. 15 - Durata dell'Accordo
Art. 16 - Quota Accordo
Art. 17 - Disposizioni finali



 

 

 



Il giorno ____del mese di _____dell'anno 2005,

 

TRA


La "C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana" - (nel seguito la "CEI") con sede in Roma, Circonvallazione Aurelia n. 50, Codice Fiscale e P.I.__________________, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore_______________

 

E

 

La "A.I.O.C. - Associazione Italiana Organisti di Chiesa" (nel seguito "A.I.O.C.") con sede in Cremona, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore_______________

 

si conviene e stipula quanto segue.

 

 


Premesso che:

- nella la tradizione della Chiesa Cattolica la musica è strumento privilegiato per la lode al Signore e per l'elevazione degli animi a Dio e alle cose celesti, dalla quale i fedeli traggono maggiore edificazione e santificazione (cf. Pii X Pontificis Maximi Acta, vol. I, p. 77.);

- la Costituzione Conciliare "Sacrosanctum Concilium" ha stabilito che nella Chiesa latina debba tenersi "in grande onore l'organo a canne, strumento tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti" (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 120);

- il Santo Padre Giovanni Paolo II ha recentemente richiesto la necessità di "purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra" (Udienza generale del 26 febbraio 2003, in L'Osservatore Romano, 27 febbraio 2003, p. 4) e ha dichiarato che "L'aspetto musicale delle celebrazioni liturgiche, (...) non può essere lasciato né all'improvvisazione, né all'arbitrio dei singoli, ma deve essere affidato ad una bene concertata direzione nel rispetto delle norme e delle competenze, quale significativo frutto di un'adeguata formazione liturgica. Anche in questo campo, pertanto, si evidenzia l'urgenza di promuovere una solida formazione sia dei pastori che dei fedeli laici." (Chirografo per il centenario del motu proprio "Inter sollicitudines" di San Pio X Papa, Roma, 22 novembre 2003);

- il Codice di Diritto Canonico presta particolare attenzione al ministero dei laici il quale, se acquista un carattere di assiduità e di specifica competenza, dà diritto ad una adeguata rimunerazione (CDC 231);

- "attualmente, i riti liturgici esigono un efficace coinvolgimento di musicisti professionisti" (Ufficio Liturgico Nazionale, bozza di proposta relativa alla istituzione nei Conservatori Statali di Musica italiani di un corso accademico di "Musica per la liturgia e per le attività culturali ecclesiali", Roma, 10 aprile 2001);

- in alcuni Conservatori di Musica italiani (Matera, Bologna, etc.) è già stato attivato il succitato corso, percui saranno presto disponibili ad operare i primi musicisti laureati in "musica per la liturgia";

- ai fini del presente accordo si definisce Ente Ecclesiastico (nel seguito l'"Ente") l'Ente costituito e approvato dall'autorità ecclesiastica e avente fine di religione e di culto;

- ai fini del presente accordo si definisce Musicista di Chiesa (nel seguito il "Musicista") colui che esercita la propria professione musicale presso un Ente Ecclesiastico, con particolare riferimento all'organo a canne, vista la esortazione della costituzione conciliare "Sacrosanctum Concilium" (n.120);

- qualunque Musicista, instaurando qualsiasi tipo rapporto di collaborazione con un Ente, voglia usufruire della tutela offerta dal presente Accordo, deve innanzitutto richiedere di diventare socio AIOC presentando regolare domanda d'ammissione.

 

 


con il presente

 

 


"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra Enti Ecclesiastici e Musicisti di Chiesa" (nel seguito l'"Accordo")

le Parti contraenti intendono offrire ai propri rappresentanti (i) una definizione giuridica del Musicista di Chiesa al fine di distinguerlo da altre forme di partecipazione, di tipo libero, sia professionale che dilettantistico, alle attività degli Enti Ecclesiastici e (ii) uno strumento contrattuale - comune per tutto il territorio nazionale - idoneo a disciplinare e regolamentare il rapporto di lavoro intercorrente tra i suddetti Musicisti di Chiesa e gli Enti Ecclesiastici.

In particolare, e in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa prestata dai Musicisti di Chiesa - la cui attività si intende rientrante nell'alveo delle arti e dei mestieri -, le Parti ritengono non assimilabili le relative prestazioni lavorative nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e pertanto intendono disciplinare tale particolare tipologia di rapporto lavorativo nel rispetto della vigente normativa applicabile.

Per effetto della sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono altresì risolvere ogni eventuale e potenziale questione e/o conflitto, sia a carattere generale, sia attraverso gli appositi organismi, per redimere eventuali controversie individuali, ritenendo opportuno che la loro risoluzione debba tener conto del contesto ecclesiastico in cui il rapporto si sostanzia.
 
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione dell'Accordo

1.1 Il presente Accordo disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione posti in essere tra gli Enti Ecclesiastici e i Musicisti di Chiesa associati all'A.I.O.C. così come definiti al successivo articolo 2.

1.2 Le disposizioni del presente Accordo sono correlate ed inscindibili tra di loro e, pertanto, non ne è ammessa la parziale applicazione, né la cumulabilità con altre regolamentazioni pattizie.

1.3 Le Parti dichiarano che il presente Accordo non intende sostituire le condizioni eventualmente più favorevoli praticate al Musicista in forza alla data della sua applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam", fatta eccezione di quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono la scadenza.

1.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

1.5 Esulano dal campo di applicazione del presente accordo coloro che volontariamente e gratuitamente eseguono le attività successivamente indicate all'art. 2, e pertanto, in tali ipotesi, né il Musicista di Chiesa, né l'Ente Ecclesiastico, assumono alcun reciproco vincolo contrattuale.

Art. 2 - Definizione dei compiti e dei doveri del Musicista

2.1 Le attività che il Musicista deve essere in grado di svolgere riguardano:

a) esecuzione di musica durante le Celebrazioni Liturgiche festive e/o feriali dell'Anno Liturgico (accompagna, delicatamente, i canti gregoriani; accompagna tutti gli altri canti, differenziando l'accompagnamento in base al carattere della musica e del testo; accompagna il salmista, il cantore e il coro nelle parti loro affidate; improvvisa quando necessario; esegue composizioni tratte dalla letteratura del passato ed è invitato a comporre egli stesso per l'organo, secondo quanto indicato dalla istruzione "Musicam Sacram" al n. 59); il Musicista si impegna ad essere presente almeno quindici minuti prima dell'inizio convenuto della Celebrazione, in modo da eseguire un' adeguata introduzione strumentale (preludio) come indicato nell'istruzione "Musicam Sacram" (n.65) con improvvisazione atta a far udire la melodia del canto d'ingresso; lo stesso dicasi per quanto concerne il pezzo strumentale post missam, il quale può assumere eventualmente una forma particolarmente ampia soprattutto nei tempi liturgici "forti" (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) e nelle solennità;

b) esecuzione di musica nel corso o nell'ambito di manifestazioni religiose;

c) esercitazioni e prove con altri Musicisti chiamati a dialogare con l'organo durante alcune Celebrazioni Liturgiche;

d) esercitazioni e prove con il coro e/o cantori solisti (salmista, animatore del canto dell'assemblea)

e) attività didattica da svolgersi presso l'organo della chiesa e/o presso locali appartenenti all'Ente a favore di giovani e/o adulti solitamente frequentanti le attività di culto e/o pastorali dell'Ente;

f) opera di ordinaria manutenzione dell'organo a canne, ovvero accordatura dei registri ad ancia almeno una volta al mese, comunquee sempre e subito quando occorresse; il Musicista darà comunicazione tempestiva al Legale Rappresentante dell'Ente di eventuali disfunzioni dello strumento alle quali, di norma, dovrà provvedere artigiano (organaro) che abbia ricevuto debita autorizzazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e la cui attività sia stata approvata pure dal competente Ordinario Ecclesiastico, salvo il caso di semplici interventi la cui - previamente accertata - perizia organaria del Musicista stesso renda possibili; nel caso lo strumento rimanga parzialmente o totalmente inutilizzabile in vista del decoroso utilizzo liturgico, il Musicista può rifiutarsi di suonare alle celebrazioni fin quando l'organo non sia stato riparato, avendo comunque diritto a ricevere la paga da parte dell'Ente per l'ordinario servizio non svolto qualora si manifestasse indolenza da parte dell'Ente medesimo a far rimettere in sesto l'organo;

g) promozione di attività concertistica d'organo (eventualmente assieme a coro e/o altri strumenti e/o solisti di canto) - in accordo con gli obiettivi pastorali dell'Ente ed in particolar modo in riferimento alle tematiche dei principali tempi dell'anno liturgico - da tenersi almeno due volte l'anno (es. Natale e Pasqua) sì da tenere viva nei fedeli anche la particolare attenzione verso l'inestimabile patrimonio della Musica Sacra; qualora l'esecutore della prestazione concertistica sia il Musicista stesso, la prestazione dovrà essere retribuita a parte, salvo specifica indicazione nel Contratto, ricadendo tale attività nella categoria delle prestazioni di lavoro occasionale;

i) riordino e/o custodia dell'archivio dell'Ente;

l) diritto alla consulenza, con potere decisionale, nel corso del restauro o rinnovo dell'organo delle chiese poste sotto la cura pastorale dell'Ente;

m) diritto di partecipazione e di voto nel Consiglio Liturgico dell'Ente;

n) insegnamento del Catechismo ai fanciulli;

o) collaborazione nell'ambito dell'amministrazione dell'Ente.

Le Parti ritengono che lo svolgimento da parte del Musicista delle attività di cui alle lettere n) e o) - soprattutto se supportata da una buona preparazione liturgica e catechistica - possa essere di particolare utilità per l'Ente che ne voglia usufruire, così da assicurare anche una migliore integrazione del Musicista nell'ambito delle attività pastorali dell'Ente, soprattutto in vista della formazione liturgica dei fedeli d'ogni età raccomandata dal n. 19 della Costituzione conciliare "Sacrosanctum Concilium" (1963).

2.2 I Musicisti si distinguono nei seguenti profili professionali:

1° profilo: diplomati in conservatori statali di musica, istituti musicali pareggiati e pontifici istituti di musica sacra;

2° profilo: diplomati delle scuole diocesane di musica sacra;

3° profilo: tutti coloro, che esercitano le attività di cui sopra con capacità e conoscenze comunque acquisite.

2.3 Stando, inoltre, all'esortazione del n.67 dell'Istruzione "Musica Sacram" (1967) secondo la quale "È indispensabile che gli organisti e gli altri musicisti, oltre a possedere un'adeguata perizia nell'usare il loro strumento, conoscano e penetrino intimamente lo spirito della Sacra Liturgia in modo che anche dovendo improvvisare, assicurino il decoro della sacra celebrazione, secondo la vera natura delle sue varie parti, e favoriscano la partecipazione dei fedeli", è dovere del Musicista ricevere un'adeguata preparazione nell'arte della improvvisazione organistica frequentando l'apposito corso annuale promosso dall'AIOC, nonché la necessaria formazione teologico-liturgica frequentando idonei corsi diocesani o nazionali di perfezionamento.

2.4 È preciso dovere del Musicista provvedere affinché i fedeli partecipino attivamente alla Liturgia mediante il canto, che di essa è "parte integrante e necessaria" (Sacrosanctum Concilium 112) secondo quanto raccomandato anche dal n.63 dei "Principi e Norme per l'uso del Messale Romano": «Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la "schola cantorum" o "coro", il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Quello che si dice della "schola cantorum" vale anche, con gli opportuni adattamenti, per gli altri musicisti, specialmente per l'organista».

2.5 Anche gli organisti appartengono a pieno titolo alla comunità cristiana e sono quindi tenuti a seguirne i ritmi formativi, senza mai estraniarsi da essa. Perciò non si sentano dispensati dal partecipare alla catechesi, al gruppo liturgico parrocchiale e ad altre iniziative zonali e diocesane per la formazione alla liturgia. Queste disposizioni si estendono anche agli altri strumentisti, che prestano servizio liturgico.

2.6 Per quanto concerne la lettera l) del suddetto art. 2.1 si puntualizza che la notevole presenza su tutto il territorio italiano di storici organi a canne, richiede che il Musicista sia competente in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio organario, ma soprattutto - visto che spesso tali strumenti presentano soluzioni e congegni tecnici di particolare complessità - che sia in grado di far "vivere" nell' hic et nunc liturgico questi preziosi testimoni dell'arte organaria del passato, contribuendo così alla promozione della migliore partecipazione attiva del popolo alla Liturgia.



Art. 3 - Contratto individuale

3.1 L'instaurazione del rapporto di collaborazione avverrà per effetto della sottoscrizione di un contratto individuale (nel seguito il "Contratto") da stipularsi tra il rappresentante legale dell'Ente ed il Musicista.

3.2 In vista dell'assunzione presso un Ente mediante Contratto di Lavoro che applichi le risoluzioni del presente Accordo, le Parti si riservano di valutare preventivamente con apposita prova di abilitazione, per titoli ed esami, la preparazione musicale e liturgica del Musicista; nella commissione giudicante fanno parte due membri delegati dal Consiglio Direttivo AIOC e due rappresentanti della CEI, oltre al rappresentante legale dell'Ente. Per quanto concerne le modalità dello svolgimento della prova di abilitazione, le Parti concorderanno un programma d'esame entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo; il superamento della prova di abilitazione dà diritto all'iscrizione presso l'Albo Nazionale Musicisti di Chiesa che verrà costituito presso la sede dell'AIOC.

3.3 Il Musicista che abbia ricevuto l'abilitazione di cui al punto precedente, viene assunto per un periodo di prova della durata stabilita dall'Ente, ma che non può durare più di un anno; scaduto questo senza ch'esso sia licenziato con lettera dell'Ente, s'intende confermato per un quinquennio; se un anno prima della scadenza di questo l'Ente non avverte per iscritto il Musicista che allo scadere del quinquennio cesserà dall'ufficio affidatogli, s'intende confermato senza limitazione di tempo.

3.4 Il rapporto di collaborazione dovrà risultare da atto contenente le seguenti indicazioni (con allegati relativi documenti occorrenti):

a) dati anagrafici e fiscali del Musicista;
b) profilo professionale di appartenenza del Musicista comprovato da relativa documentazione dei titoli di studio;
c) data di inizio e luogo dove è destinato a svolgere la collaborazione;
d) la durata del periodo di prova (che non può superare un anno);
e) la tipologia, la quantità e gli orari delle attività principali (di seguito "calendario ordinario") che dovranno essere svolte dal Musicista secondo quanto indicato nell'art. 2;
f) il corrispettivo orario netto con indicazione dei carichi previdenziali spettanti all'Ente secondo le vigenti norme legislative;
h) dichiarazione dell'Ente con la quale si stabilisce la data ricorrente e le modalità del pagamento al Musicista del corrispettivo dovuto, nonchè l'interesse moratorio nel caso l'Ente tardasse il pagamento oltre la suddetta data convenuta;
i) dichiarazione del Musicista di essere o non essere in possesso di partita IVA.

3.5 All'atto dell'instaurazione del rapporto, il Musicista avrà diritto alla consegna di:

a) una copia del Contratto, contenente la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale dell'Ente, nonché tutti i dati previsti dalla legge;
b) una copia del presente Accordo.

3.6 Per l'instaurazione del rapporto di lavoro il Musicista è tenuto a consegnare i seguenti documenti:

a) fotocopia dei titoli di studio originali;

b) fotocopia del tesserino del codice fiscale;

c) autorizzazione, ove prevista, per gli occupati presso strutture pubbliche a poter svolgere collaborazioni;

d) certificato medico, ove richiesto, rilasciato da una struttura pubblica attestante l'idoneità fisica e psico-attitudinale per l'espletamento dell'incarico assegnato;

e) altri certificati necessari per l'esercizio dell'attività specifica;

f) fotocopia del libretto di lavoro, se il musicista è lavoratore subordinato;

g) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3.7 Alla cessazione del rapporto l'Ente dovrà restituire al Musicista i documenti trattenuti, anche nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Art. 4 - Trattamento economico

4.1 Il corrispettivo dovuto al Musicista è commisurato al numero delle ore nelle quali è resa la prestazione, oltre che alla quantità e qualità del lavoro svolto.

In particolare si conviene che:

a) la partecipazione ad una Celebrazione Liturgica e/o manifestazione religiosa determina il riconoscimento di un'ora lavorativa di compenso;

b) a fini retributivi, non si terrà conto dell'eventuale intervallo di tempo che intercorra tra una funzione e/o manifestazione religiosa e l'altra purché non superiore a 30 (trenta) minuti; nel caso detto intervallo di tempo sia superiore a 30 minuti, sarà corriposta al Musicista una indennità pari al 35% della somma dei compensi dovuti nell'arco della giornata lavorativa, se il Musicista risiede nel raggio di 20 kilometri dal luogo ove presta servizio; se invece il Musicista risiede in luogo distante più di 20 kilometri dal luogo ove presta servizio, gli sarà corriposta una indennità pari al 50% della somma dei compensi dovuti nell'arco della giornata lavorativa;

c) per la partecipazione alle attività di prova e/o didattiche sarà riconosciuto il corrispettivo solo per le ore concordate, e per i relativi quarti d'ora, con esclusione di eventuali prolungamenti salvo che espressamente richiesti dal Rappresentante dell'Ente.

4.2 In ordine ai tempi della prestazione, con il presente Accordo si stabiliscono le seguenti tariffe orarie minime dovute al Musicista, commisurate al profilo professionale di appartenenza, al netto di qualsiasi ritenuta secondo legge [le tariffe sono state precisate nel 2015 nel blog "Liturgia & Musica"]:

- per le attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.1:
a) 1° profilo:
b) 2° profilo:
c) 3° profilo:

- per le attività di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2.1:
a) 1° profilo:
b) 2° profilo:
c) 3° profilo:

- per l'attività di cui alle lettera e) dell'art. 2.1:
a) 1° profilo:
b) 2° profilo:
c) 3° profilo:

- per l'attività di cui alla lettera f) dell'art. 2.1:
euro..., a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.

- per l'attività di cui alla lettera n) dell'art. 2.1:
euro... , a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.

- per l'attività di cui alle lettere i) ed o) dell'art. 2.1:
euro... , a prescindere dal profilo professionale di appartenenza.

- per l'attività di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 2.1:
la partecipazione del Musicista dovrà ritenersi a titolo completamente gratuito.

4.4 Se il Musicista è costretto ad utilizzare automezzi propri o pubblici per recarsi sul posto di lavoro, ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute da calcolarsi in base al kilometraggio percorso dal proprio mezzo (secondo le tabelle chilometriche A.C.I.) oppure in base alla quantità di viaggi effettuati con mezzi pubblici; in entrambi i casi il Musicista dovrà presentare relativa documentazione probante.

4.5 Il Musicista non è soggetto a vincoli di tempo e qualora sia necessario, per le caratteristiche della prestazione da svolgere, il rispetto di uno specifico orario, quest'ultimo deve essere concordato tra le Parti e risultare da atto scritto.

4.6 Il corrispettivo dovrà essere di massima mensilizzato e a fronte del pagamento l'Ente rilascerà, entro il termine indicato dal Contratto (che riporterà anche la misura degli eventuali interessi moratori), relativa quietanza nelle forme previste dalle leggi vigenti. Sulla base delle somme corrisposte, il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalla vigente normativa e a versare quanto di sua competenza.

4.7 Le parti dichiarano e si dànno atto che l'obbligazione continuativa assunta dal Musicista, al pari di una predeterminazione dei corrispettivi a tempo dovuti per l'opera professionale svolta, rende opportuno disciplinare le prestazioni occasionali, come definite al seguente articolo, senza che ciò importi modifica alla natura autonoma del contratto di prestazione d'opera di cui all'articolo 1.

Art. 5 - Prestazioni occasionali

5.1 L'Ente può richiedere, eccezionalmente, al Musicista l'esecuzione delle prestazioni lavorative in occasione di (i) ricorrenze religiose per le quali sono previste manifestazioni o Celebrazioni Liturgiche diverse da quelle previste dal calendario ordinario fissato nel Contratto, (ii) funzioni religiose in occasione di cresime e comunioni, et cetera, per le quali fosse richiesta la presenza del Musicista, (iii) Celebrazioni Liturgiche per funerali o per eventi straordinari ed imprevedibili (d'ora in avanti "Prestazioni occasionali"). In tali casi il Musicista sarà tenuto alla esecuzione della prestazione con un preavviso di almeno dieci giorni per le ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) e di almeno un giorno per l'ipotesi di cui al punto (iii).

5.2 Per le prestazioni di cui al paragrafo precedente è dovuta al Musicista una maggiorazione sul corrispettivo pari al doppio qualora la prestazione sia resa al di fuori del calendario ordinario; sarà pari al 50% qualora la prestazione sia resa nell'ambito del calendario ordinario nonché in occasione delle seguenti festività: Solennità dell'Immacolata Concezione, Solennità del Santo Natale, Festa di Santo Stefano, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, Solennità dell'Epifania, Veglia Pasquale, Domenica di Pasqua, Lunedì dell'Ottava di Pasqua, Solennità dell'Assunzione di Maria, Solennità di tutti i Santi, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, Solennità del Santo Patrono del luogo ove è svolta la prestazione (in queste festività è considerata festiva a tutti gli effetti anche la eventuale messa della vigilia);

5.3 Ove la prestazione si svolga tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà dovuta una ulteriore maggiorazione sul corrispettivo pari al 20%.

Art. 6 - Periodo di prova

6.1 L'Ente potrà richiedere al Musicista, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, un periodo di prova da prevedersi espressamente, in forma scritta, nel Contratto.

6.2 Durante il periodo di prova, che comunque non potrà essere superiore a un anno, e indipendentemente da qualunque altra specifica pattuizione, il mero richiamo al presente Accordo renderà il Contratto liberamente recedibile dalle Parti, senza che l'Ente debba corrispondere alcuna indennità ulteriore rispetto al normale trattamento economico, che sarà pari a quello previsto dal presente Accordo.

Art. 7 - Indennità per il caso di morte

In caso di morte del Musicista il corrispettivo per il lavoro svolto fino al momento del decesso, aumentato del 10% (dieci per cento) deve essere corrisposto ai superstiti a norma dell'art. 2122 del codice civile.



Art. 8 - Congedi motivati

8.1 Il Musicista ha diritto di assentarsi dal lavoro per i seguenti motivi:

a) matrimonio: il Musicista che contrae matrimonio ha diritto ad un periodo di assenza di 15 giorni di calendario a decorrere da almeno tre giorni prima dell'evento. Il Musicista può decidere di usufruire parzialmente o totalmente di tale periodo anche in un momento diverso, ma in accordo col responsabile dell'Ente. Previo accordo con il datore di lavoro il Musicista può farsi sostituire da persona diversa di sua fiducia;

b) morte di un parente fino al 2° grado: il Musicista ha diritto di assentarsi, senza alcun compenso, fino a tre giorni a causa di morte di un parente fino al 2° grado;

c) svolgimento attività concertistica o didattica: il Musicista ha diritto ad assentarsi, senza alcun compenso, per svolgere concerti o attività didattica esterna.

d) partecipazioni a corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualità delle prestazioni richieste dall'Ente: a tale scopo il Musicista potrà usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 168 ore annue non cumulabili. L'Ente deve essere comunque garantito dello svolgimento della normale attività secondo il calendario ordinario. Durante l'assenza per la partecipazione a detti corsi il Musicista percepirà di norma - salvo maggior gratificazione da parte dell'Ente - un compenso orario pari al 50% del normale percepito secondo il proprio profilo professionale, relativamente alle effettive ore di assenza dagli impegni previsti dal calendario ordinario, senza prentendere dall'Ente ulteriore rimborso delle spese sostenute fatta eccezione, come sopra, ulteriore gratificazione da parte dell'Ente.

8.2 Salva diversa esplicita pattuizione il Musicista, nei casi di sospensione del rapporto di cui all'art. 8.1, potrà farsi sostituire nell'esecuzione della prestazione da una o più persone aventi le medesime capacità, competenze tecniche e professionali e che siano esplicitamente gradite all'Ente. Tra il sostituto e il Musicista si instaurerà un autonomo rapporto di collaborazione avente come limite la durata della sospensione del rapporto principale, ovvero il pagamento del sostituto è a carico del Musicista stesso.
Resta inteso che l'Ente potrà comunque rifiutare la prestazione del sostituto che sia stato insindacabilmente imposto dal Musicista, previa semplice comunicazione scritta o verbale al Musicista stesso, e trovandosi l'Ente nella eventuale impossibilità di imporre un proprio designato, potrà essere accettato il sostituto proposto dal Musicista sotto pena, però, che al Musicista stesso venga sottratta tanta parte del suo stipendio, quanta l'Ente abbia corrisposto alla persona scelta da esso, a sostituirlo.

Art. 9 - Malattia, infortunio e maternità

9.1 Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti - ai sensi delle vigenti disposizioni legislative - ad una prestazione anche in favore di Musicisti, non vi sarà, a carico del Musicista, nessun vincolo di prestazione.
Tale previsione, così come consentito dagli artt. 2222 e 2225 del Codice Civile, viene integrata con quote di compenso aggiuntivo rispetto alle prestazioni sociali riconosciute da INPS e INAIL; pertanto, ove sopravvengano i suddetti eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, il rapporto di collaborazione resterà sospeso nei termini seguenti:

a) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni;
c) per congedi parentali, per un periodo massimo di trenta giorni;
d) nel caso di maternità (i) per contratti di durata inferiore ai 12 mesi la sospensione temporanea è di 5 mesi e (ii) per i contratti di durata superiore ai 12 mesi la sospensione temporanea è prevista fino a 10 mesi; in entrambi i casi la scadenza contrattuale si intende prorogata per eguale periodo.

9.2 Le integrazioni di cui al paragrafo precedente si determinano nel modo seguente:

a) in caso di malattia, il Committente garantirà, ad integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS, il 50% del compenso dal 4° al 8° giorno, il 75% fino al 50° giorno ed il 100% fino al 90° giorno; Per congedi parentali, nei termini di cui al comma b) il committente garantirà il 100% del compenso pattuito;

b) in caso di maternità, (i) alla collaboratrice titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ai 12 mesi, il Committente garantirà per 5 mesi compresi, nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto, un anticipo dell'eventuale indennità dovuta dall'INPS, (ii) in caso di maternità, alla collaboratrice titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata superiore ai 12 mesi, il Committente garantirà per un massimo di 5 mesi compresi, nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto, un'indennità pari all'integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS fino al 100% dei compensi spettanti nel periodo di sospensione.

9.3 Il Musicista dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, il Musicista dovrà recapitare al Rappresentante dell'Ente, tempestivamente ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa documentazione sanitaria attestante l'intervenuta impossibilità di adempiere e in caso di mancata presentazione, o di ritardo ingiustificato, l'Ente non sarà tenuto a corrispondere le integrazioni di cui al paragrafo 9.2.

9.4 Per le attività già programmate, l'assenza per malattia deve essere comunicata dal Musicista, nelle 24 (ventiquattro) ore; salvo casi eccezionali e motivati di giustificato e comprovato impedimento.

9.5 Durante l'assenza giustificata il Musicista può farsi sostituire da persona di sua fiducia, previa autorizzazione scritta da parte del rappresentante dell'Ente. In mancanza, l'Ente può sostituire con persona di sua fiducia il Musicista per il periodo di malattia.

9.6 Trascorsi i termini di sospensione del rapporto l'Ente avrà facoltà di ritenere definitivamente risolto il rapporto con il Musicista il quale avrà diritto all'indennità sostitutiva di preavviso.

Art. 10 - Durata e recesso dal rapporto di collaborazione

10.1 Le Parti potranno recedere dal rapporto in qualunque momento mediante preavviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 (trenta) giorni prima della data di cessazione.
Nei casi di mancato preavviso è dovuta, da parte inadempiente, una indennità pari al corrispettivo cui avrebbe avuto diritto il Musicista in base al contratto per l'arco di tempo pari al mancato preavviso.
La suddetta indennità non è dovuta alla parte che si rende gravemente inadempiente ai sensi del presente Accordo.

10.2 In caso di recesso da parte dell'Ente, e salvo il caso di grave inadempimento del Musicista, verrà comunque corrisposta una indennità a favore del Musicista pari al 10% di tutti i compensi percepiti nel corso del rapporto medesimo. Per l'anno di anzianità di servizio non compiuto si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi compiuti, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Art. 11- Risoluzione del contratto

La risoluzione del rapporto di collaborazione avverrà:

a) per gravi inadempienze contrattuali;
b) per sospensione ingiustificata della prestazione laddove vi siano necessità di una presenza determinata in un determinato periodo temporale;
c) per mancata esecuzione dell'incarico nei rapporti di collaborazione aventi per oggetto una determinata opera o un determinato servizio;
d) per sopravvenuta totale e definitiva impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
e) per revoca dell'incarico da parte del committente;
f) per rinuncia all'incarico da parte del Musicista;
g) per morte, interdizione, inabilitazione del Musicista.


Art. 12 - Clausola risolutiva

Considerato che la natura dei luoghi e dell'attività svolta richiedono particolari requisiti di riservatezza, moralità e compostezza da parte del Musicista sia nell'ambito della prestazione lavorativa, sia nel rapporto con il Legale Rappresentante dell'Ente che con tutti i collaboratori e/o frequentatori dell'Ente stesso, saranno considerati atti gravi che determineranno la risoluzione immediata del contratto anche senza preavviso:

a) la violazione della riservatezza legata all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella Chiesa, di cui il Musicista sia venuto a conoscenza;
b) il compimento di atti, fatti ovvero ripetuti comportamenti incompatibili con i luoghi e le attività di culto dell'Ente, ovvero incompatibili con le posizioni e determinazioni della Chiesa Cattolica.

Art. 13 - Controversie

Le Parti si impegnano ad avviare correnti e proficui rapporti al fine di risolvere ogni eventuale controversia individuale, ritenendo opportuno che la loro risoluzione debba tener conto del contesto religioso in cui il rapporto trova applicazione.
Per tale motivo le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Musicista e l'Ente dovranno essere demandate alle rispettive Parti firmatarie per una bonaria composizione della controversia da effettuarsi sulla base di una interpretazione del Contratto inter partes e delle pattuizioni previste dal presente Accordo. Le rispettive Parti firmatarie, a mezzo delle persone delegate, debbono fissare l'apertura delle operazioni conciliative entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La Parte che per prima viene sollecitata da una qualunque delle parti dovrà darne notizia all'altra Parte, la quale ha l'obbligo di aderire alle operazioni conciliative di cui sopra. Il superamento del termine di 60 (sessanta) giorni, senza che sia dato inizio al tentativo di conciliazione, rende automaticamente inefficace la presente clausola. Il tentativo di conciliazione dovrà essere comunque completato entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta.
In difetto della richiesta del tentativo di conciliazione, la eventuale richiesta di un'azione giudiziale dovrà ritenersi inammissibile.


Art. 14 - Commissione paritetica di conciliazione ed arbitrato

14.1 Le parti concordano, al fine di dare attuazione all'articolo precedente, di costituire una commissione paritetica nazionale che avrà la funzione di:

a) organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse;

b) esaminare tutte le controversie d'interpretazione e d'applicazione di istituti e clausole contrattuali.

14.2 La commissione paritetica ha anche compiti di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione, delle controversie di lavoro insorte tra Ente e Musicista.
La commissione è composta da 3 membri nominati dall'Ente e da 3 membri nominati dall'A.I.O.C.
Tali membri saranno nominati entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo.
Per i membri è previsto il rimborso di qualsiasi spesa occorsa per l'agevole svolgimento del ruolo di componenti la commissione paritetica.

Art. 15 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e andrà a scadere decorsi tre anni successivi a detta sottoscrizione e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata tre mesi prima della data di scadenza.


Art. 16 - Quota Accordo

Gli Enti che usufruiscono di detto Accordo devono versare ogni anno l'importo di € 20 (ventiEuro) a favore delle Parti nella misura di € 10 (dieciEuro) ciascuna.
I fondi così ottenuti serviranno alle singole Parti per l'attivazione e gestione della commissione paritetica nazionale (v. art. 14), per l'attivazione e gestione della commissione degli esami di abilitazione (v. art. 3.2) nonchè per far fronte allle spese relative alla consulenza in materia di lavoro da parte di terzi.

Art. 17 - Disposizioni finali

17.1 L'Ufficio Giuridico Nazionale della C.E.I. si impegna a comunicare agli Ordinari Diocesani la stipula del presente Accordo entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione, chiedendo Loro una opportuna diffusione ed applicazione, a partire dalle Chiese Cattedrali, ed offrendo il necessario appoggio consulenziale agli Enti che ne usufruissero.

17.2 L'AIOC si impegna a comunicare a tutti i soci la stipula del presente Accordo entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione, chiedendo Loro una opportuna diffusione nell'ambito delle Diocesi di appartenenza ed offrendo il necessario appoggio consulenziale ai Musicisti propri soci.

17.3 Le Parti convengono che le seguenti tipologie di Enti Ecclesiastici possono avvalersi della collaborazione di Musicisti appartenenti esclusivamente al profilo professionale di categoria a), così come indicato nell'art.2:

a) chiesa cattedrale diocesana
b) basilica patriarcale
c) basilica pontificia
d) basilica romana minore
e) importante santuario

Per quanto concerne il punto e) si considera importante un santuario ove sia presente un grande afflusso di pellegrini e/o dove sia presente un prestigioso organo a canne.

17.4 Per venire incontro alle eventuali difficoltà degli Enti nel reperimento dei fondi necessari per il pagamento del Musicista, la CEI si impegna ad attivarsi affinchè venga detratta annualmente dal fondo derivante dall'Otto per Mille una congrua somma da suddividere tra gli Enti che usufruiscano del presente Accordo.

17.5 Il 15 settembre 1973 la CEI, promulgando il documento "I Ministeri nella Chiesa" come prima attuazione del motu proprio "Ministeria Quaedam" di Paolo VI (15 Agosto 1972), prevedeva istituzione di nuovi ministeri: le Parti quindi invocano i Vescovi Diocesani affinché valutino positivamente l'istituzione del "ministero dell'organista liturgico". Si ritiene importante questo passaggio al fine di determinare l'ecclesialità della figura dell'organista, per evitare il rischio di "assumere" musicisti con la mera intenzione di uno sbocco professionale. Naturalmente questo sviluppo richiede che vengano rispettati tutti i passaggi necessari per l'affidamento ad ogni candidato di tale ministero: oltre ai quattro criteri sanciti nel 1977 dalla CEI nel documento "Evangelizzazione e Ministeri" (soprannaturalità di origine, ecclesialità di fine e di contenuto, stabilità di prestazione, pubblicità di riconoscimento) si rende necessaria una profonda competenza sia musicale che liturgica, teologica e pastorale.

17.7 Considerato che non tutte le chiese potranno quanto prima usufruire della figura ministeriale dell'organista di chiesa, è necessario, comunque sia, che ogni Ente si adoperi per individuare persone adatte e disponibili a svolgere questo ministero cui chiedere, in ogni caso, un'adeguata formazione liturgico-musicale secondo il Magistero della Chiesa, programmi diocesani e tenendo, comunque, in buon conto le indicazioni del presente Accordo.

17.6 Eventuali interventi di carattere legislativo che dovessero intervenire sulle materie trattate saranno integrati - per quanto di ragione - nel presente Accordo. La premessa fa parte integrante dello stesso. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, varranno le disposizioni di legge in materia di lavoro, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.


Letto, confermato e sottoscritto


per la Conferenza Episcopale Italiana
Ruini Card. Camillo _______________________________________

per la Associazione Italiana Organisti di Chiesa
il Presidente____________________________

Roma, il _______________

 

 

 

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